dei ricorrenti e, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Genova Sezione lavoro n.° 1201/2007, ha riconosciuto che il diritto al compenso per
l’attività certificativa ai fini Inail svolta dal sanitario in regime libero – professionale intramoenia, si perfeziona al momento della resa effettiva delle
prestazioni , mentre il pagamento dell’Ente destinatario dei certificati si configura come elemento del tutto accessorio.
Inoltre, è da negarsi che l’attività certificativa per l’Inail costituisca puro esercizio di libera professione e non può esservi antitesi od incompatibilità di
volume tra essa e l’attività istituzionale, in quanto la tipologia di tale opera rientra per espressa definizione contrattuale nei compiti istituzionali
dell’Azienda o comunque direttamente riconnessa a particolari compiti di interesse collettivo.
Del resto si tratta di prestazioni che ineriscono alle particolari funzioni pubblicistiche demandate all’Ente gestore dell’Assicurazione obbligatoria in
campo lavoristico.
COMPENSO PER L’ATTIVITA’ CERTIFICATIVA AI FINI INAIL.