terrazza di proprietà esclusiva di uno dei convenuti assolve ad una innegabile soluzione di copertura nei confronti dei box sottostanti. La suddetta
situazione realizza una comunione forzosa (condominialità) tra tutti i proprietari di box su un passaggio comune, pertanto, non essendovi altro modo
di accertare la proprietà immobiliare se non tramite gli atti di acquisto ( che nel caso di specie nulla riportava al riguardo), va respinta la tesi delle
circostanze che rivendica la proprietà esclusiva della porzione di terrazzo sovrastante il proprio box, non dimostrata per rogito notarile.
Conseguentemente il ricorrente non ha titolo per opporsi alle opere decise legittimamente dagli altri partecipanti della comunione per la parte
comune mentre per la parte di proprietà esclusiva il ricorrente non ha titolo per opporvisi.
Parti in Causa: G.F. c. D.N.T.
Riferimenti Normativi:
CC. Art. 1171
CPC. Art. 688 e segg.
IMPERMEABILIZZAZIONE E RISANAMENTO DI COPERTURA SOVRASTANTE BOX.