coniuge superstite.
La quota della pensione di reversibilità spettante all’ex coniuge divorziato in concorso con il coniuge superstite deve essere calcolata sull’intero
importo della pensione di reversibilità erogata e non sulla pensione di reversibilità spettante al coniuge superstite ( pari al 60 % dell’intera pensione da
cui venivano detratte le quote spettanti ai figli minori).
Corte App. sent n. 113 del 24.01.2005
Parti in Causa: A.B. c. S.E.
Riferimenti Normativi:
L. n. 898 art. 9 del 1 dicembre 1970
L. n. 74 art.13 del 6 marzo 1987