diventava vieppiù sconsibliabile dopo il primo fallimento. Va quindi risarcito il danno al paziente consistente in una sindrome psichica maturata in
conseguenza dell'atto terapeutico e che ha radicato nello stesso il convincimento di essere vittima di una "malpractice medica". Conclusivamente deve
ritenersi la responsabilità in prima battuta dell'anestesista e poi, per via di responsabilità diretta, anche dell'Azienda datrice per gli indicati esiti della
mancata anestesia spinale.
Trib. Genova Sez. II° sent. n. 3005 del 15.06.2005
Parti in Causa: C.M. c. C.G. e A.O.S.M.G.
Riferimenti Normativi:
CC. Art. 1173
CC. Art. 1176
CC. Art. 1218
CC. Art. 2043
CC. Art. 2236
CC. Art. 2637
COST. Art. 32
DEL PAZIENTE A CONSEGUENTE FALLIMENTO DELL'ATTO TERAPEUTICO.